Statuto
Art. 1 Denominazione e sede
È costituita la Fondazione, con personalità giuridica, denominata "Fondazione Centro Studi Campostrini", in forma abbreviata "CSC".
La Fondazione ha sede in Verona, via Santa Maria in Organo, 4; sedi secondarie ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.
Ente fondatore è l' "Istituto Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata",detto Istituto Campostrini.
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È costituita la Fondazione, con personalità giuridica, denominata "Fondazione Centro Studi Campostrini", in forma abbreviata "CSC".
La Fondazione ha sede in Verona, via Santa Maria in Organo, 4; sedi secondarie ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.
Ente fondatore è l' "Istituto Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata",detto Istituto Campostrini.
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Art. 2 Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa opera in particolare nel settore della cultura, sia scientifica che umanistica, in Italia, in Romania ed in ogni altro paese estero in cui appaia opportuno, con lo scopo di:
2.1. promuovere, sviluppare e sostenere ricerche, studi, seminari e convegni;
2.2. promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento, anche attraverso appositi corsi;
2.3. promuovere e sviluppare scambi ed intese con enti, istituti, associazioni e fondazioni, a carattere culturale, scientifico ed educativo, sia pubblici che privati, allo scopo di favorire la circolazione delle idee e delle conoscenze ed il loro proficuo utilizzo.
La Fondazione potrà inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi:
a) promuovere, gestire, curare ed attuare attività editoriali e multimediali, anche aprendo al pubblico archivi, biblioteche, emeroteche, cineteche e centri di documentazione
b) arricchire e valorizzare il patrimonio storico dell'ente fondatore;
c) istituire premi e borse di studio;
d) richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria;
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche nel settore dell'editoria, multimedialità e/o audiovisivi;
g) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
Art. 3 Dotazione beni mobili ed immobili
La Fondazione utilizzerà, per lo svolgimento delle proprie attività, lo stabile sito a Verona in via S.Maria in Organo 4, nonché parte dell'immobile sito a Verona in via S. Maria in Organo 2 in conformità alle condizioni previste nel contratto di comodato stipulato con l'ente fondatore, proprietario degli immobili medesimi.
Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal fondo iniziale pari ad euro 100.000,00 (centomila) versato dall'ente fondatore all'atto della costituzione;
b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione;
c) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
d) dagli utili della gestione annuale che siano espressamente destinati dal consiglio di amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile.
Funzione del patrimonio è quella di garantire il funzionamento della Fondazione ed il perseguimento dei suoi fini statutari.
Art. 5 Entrate
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle entrate rappresentate da:
a) rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 4;
b) ogni altro bene ed immobile che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
c) eventuali avanzi della gestione annuale;
d) elargizioni, contributi, legati, eredità, donazioni che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte dalla Fondazione.
Art. 6 Organi
Sono Organi della Fondazione:
1 il Presidente;
2 il Vice Presidente;
3 il Consiglio di Amministrazione;
4 il Comitato Scientifico;
5 l'Organo di controllo.
L'istituzione del Comitato Scientifico, ove non richiesto dalla normativa vigente, è una facoltà del Presidente.
Art. 7 Presidente
Il Presidente è nominato, per la prima volta, in sede di atto costitutivo; successivamente è nominato dalla Superiora Generale dell'ente fondatore previo assenso scritto del consiglio generale dell'ente fondatore medesimo.
Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni, salvo revoca per giusta causa ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure speciali e di conferire il mandato per la rappresentanza in giudizio;
b) provvede agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare a terzi le relative funzioni e/o poteri, determinando durata e ambito della delega;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto e quando lo ritenga utile ed opportuno, coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione;
d) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione;
e) presiede, se istituito, il Comitato Scientifico;
f) nomina i membri del Comitato Scientifico, fissandone i limiti di azione nell'ambito dei programmi stabiliti e la durata in carica e disponendone la revoca ove lo ritenga opportuno;
g) coordina le iniziative necessarie per il miglior funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, curando anche le relazioni con i soggetti terzi;
h) fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione;
i) accetta i contributi, i lasciti e le donazioni che pervengono alla Fondazione, con facoltà di delegare a terzi il potere di accettazione;
l) decide sugli eventuali emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione su proposta della Superiora Generale dell'ente fondatore.
Art. 8 Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo nomina.
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di Sua assenza o impedimento.
Art. 9 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
a) è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri tra cui, di diritto, la Superiora Generale dell'ente Fondatore o sua delegata;
b) dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rinominati; in caso di rinunzia, impedimento o decesso di uno o più dei consiglieri i membri rimanenti decidono a maggioranza semplice sulla sua sostituzione;
c) i suoi membri sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo della Fondazione. Successivamente vengono nominati dal Presidente della Fondazione, in accordo con la Superiora Generale dell'ente Fondatore;
d) è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio; la convocazione deve avvenire in forma scritta, anche in via telematica o fax, almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per la riunione o, in caso d'urgenza, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.
e) è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, fra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente e il rappresentante dell'ente Fondatore;
f) prende le deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente; in ogni caso le delibere, per la loro validità, non devono avere il voto contrario del Presidente, non potendo il Vice Presidente sostituirsi a tal fine al Presidente se non previa dichiarazione scritta del Presidente di assenso o astensione alla delibera da sottoporre a votazione;
g) provvede all'amministrazione straordinaria della Fondazione;
h) delibera eventuali modifiche allo Statuto;
i) nomina il Vice Presidente della Fondazione e i membri dell'Organo di Controllo;
l) delibera sull'eventuale emolumento del Presidente su proposta della Superiora Generale dell'ente fondatore;
m) predispone annualmente il bilancio di previsione e il programma annuale di attività; approva il bilancio consuntivo annuale della Fondazione entro il 30 aprile dell'anno successivo;
n) delibera l'estinzione della Fondazione, qualora si verifichino le cause di estinzione previste dal presente statuto e dalla legge.
Art. 10 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri, eletti tra gli esperti negli ambiti di attività della Fondazione e nominati dal Presidente, qualora a suo insindacabile giudizio, le particolari esigenze dell'attività della Fondazione lo richiedessero.
Il Comitato Scientifico:
a) ha solo funzione consultiva;
b) formula proposte motivate, relative all'attività di studio e di ricerca della Fondazione;
c) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
d) può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.
L'attività del Comitato Scientifico viene svolta a titolo gratuito salva fatta la facoltà del Presidente della Fondazione di stabilire un gettone di presenza per ogni sua riunione.
Art. 11 Esercizio finanziario e bilanci
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell'attività della Fondazione o comunque per incrementarne il patrimonio.
Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 12 Organo di controllo
Il controllo sulla gestione finanziaria ed economica della Fondazione può essere affidato ad un:
1) Collegio dei Revisori dei Conti
oppure ad un:
2) Revisore unico.
Collegio dei Revisori
Qualora l'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Collegio dei Revisori, quest'ultimo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene designato dal Consiglio di Amministrazione.
I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Revisore unico
Qualora l'attività di controllo sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Revisore unico, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili, quest'ultimo verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di anni tre.
La sua nomina può essere riconfermata.
Il Revisore unico partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Art. 13 Scioglimento
La Fondazione non ha limiti di durata.
Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile da raggiungere o se il patrimonio diventerà insufficiente e quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 28 c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28 primo comma c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28 secondo comma c.c..
In caso di estinzione della Fondazione, il suo patrimonio sarà destinato all'ente Fondatore - Istituto Campostrini o, nel caso in cui questo non esista più all'atto dell'estinzione, ad altri enti che abbiamo fini analoghi a quello della Fondazione.
Art. 14 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.